Social media e SEO?

In una strategia di web marketing l’integrazione fra due canali come social media e SEO diventa fondamentale per creare awareness attorno al proprio brand e attirare nuovi potenziali clienti. I motori di ricerca, infatti, valutano la qualità di un sito o di un contenuto prodotto anche in relazione a tutto ciò che sta attorno, quindi considerando anche le attività che vengono svolte sui social network dal brand.

Quindi come si possono integrare i social media con la SEO? E perché è importante favorire questo connubio in una strategia di web marketing?

SEO e social media, come integrarli?

SEO e social media diventano un importante veicolo per permettere al brand di essere conosciuto da nuovi potenziali clienti e ritenuto affidabile da clienti già “collaudati”. In questo senso diventa fondamentale non soltanto ottenere un buon posizionamento del sito, importante per intercettare gli utenti, ma anche presidiare le prime posizioni della SERP con i profili ufficiali del vostro brand per attirare l’attenzione dell’audience.

Un buon modo per favorire l’integrazione fra SEO e social network è quello di utilizzare YouTube come canale di comunicazione. Su questo medium, infatti, possono essere pubblicati video che raccontano della propria attività o dei propri servizi: tali prodotti multimediali possono dare origine a un posizionamento su Google grazie a un’ottimizzazione in ottica SEO. In questo senso potrete andare a lavorare sull’inserimento di keyword nel nome del file e nel titolo e descrizione del video. Dovrete poi inserire una CTA accattivante, con un link che rimandi al vostro sito web. In questo modo, potrete intercettare gli utenti sui motori di ricerca, e far aumentare la vostra brand awareness.

Nel mondo dei social media ci sono poi figure che possono diventare alleati fondamentali nella crescita della notorietà del vostro brand. Stiamo parlando degli influencer, ovvero di quelle persone che sono molto conosciute sui social network e il cui parere viene ascoltato e seguito da migliaia di follower. Andare a intercettare e ingaggiare gli influencer giusti permetterà di incrementare o migliorare la brand reputation e di ottenere link preziosi ai fini della SEO.

L’integrazione fra social media e SEO passa anche attraverso le campagne pubblicitarie. Effettuare campagne di re-marketing, sia su Google AdWords che su Facebook, consente di andare a intercettare quegli utenti che hanno già visitato il sito web della vostra azienda, ma che ancora non hanno ultimato l’acquisto. Grazie a queste campagne integrate, sarà possibile “sollecitare” i potenziali clienti e diventare effettivamente tali, spingendoli a completare l’acquisto che, ad esempio, avevano lasciato nel carrello.

Perché è fondamentale integrare i social network e la SEO?

Una strategia di web marketing in cui il lavoro sui social network e quello sulla SEO sono integrati può portare a:

  • accrescere l’impatto dell’attività SEO, in quanto ci possono essere editor che vedono l’operato della vostra azienda sui canali social e lo valutano positivamente, scrivendo di conseguenza un contenuto che contiene un link o una citazione del vostro brand;
  • incrementare le vendite sia online che offline, andando in particolare a fare un lavoro di brand reputation sulle recensioni ricevute sia sui profili social che su Google My Business.

In generale quindi, SEO e social media sono due strumenti indispensabili in una strategia di web marketing e devono essere messi nelle condizioni di poter dialogare fra di loro in modo da poter provare a creare un aumento della Brand Awareness e Reputation e, di conseguenza, dei potenziali clienti.

E-Commerce: La Normativa italiana

Cosa si intende per E-Commerce?
Il termine e-commerce è un sostantivo di uso comune che ha come significato “L’insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite Internet.” cit. Wikipedia. E’ la trasposizione delle attività di vendita effettuate nei negozi fisici nel mondo internet.
Il termine, nella sua forma estesa di commercio elettronico è stato coniato alla fine degli anni settanta e stava ad indicare l’ invio, in forma elettronica, di documenti di vendita tra grosse aziende, tramite il protocollo di comunicazione chiamato EDI Electronic Data Interchange.
Quindi il semplice passaggio documentale tra due sistemi informatici.
Con la diffusione di internet, il termine commercio elettronico, ha assunto l’ attuale connotazione di vendita ed acquisto di prodotti e servizi tramite siti web.
Esistono diverse tipologie dell’ e-commerce che vengono contraddistinte dal tipo di cliente a cui il negozio elettronico si rivolge.
Le principali suddivisioni sono:
Business to Business (B2B)
Business to Consumer (B2C)
Business to Employee (B2E)
Business to Government (B2G), detto anche Business to Administration (B2A)
Business to Machines (B2M)
Business to Manager (B2M)
Consumer to Business (C2B)
Consumer to Consumer (С2C)
Citizen to Government (C2G), detto anche Consumer to Administration (C2A)
Government to Business (G2B)
Government to Citizen (G2C)
Government to Employees (G2E)
Government to Government (G2G)
Manager to Consumer (M2C)
Peer to Peer (P2P)

I numeri degli ecommerce
Il fenomeno dell’ e-commerce, oggi, ha assunto una dimensione tale da essere l’ unico settore economico che cresce a due cifre.
Nel 2017, 1,79 miliardi di persone ha effettuato almeno un acquisto on line e si stima che nel 2018 la crescita, in Italia, sarà dell’ 8%.
Per comprendere meglio la portata del fenomeno, basti pensare che il 60,2% dei navigatori web acquista on line e si stima che nel 2021 il numero degli acquirenti su piattaforme di e-commerce salirà a 2,21 miliardi.
Il valore economico del settore è stato, nel 2017, pari a 2.290 miliardi di dollari con uno strabiliante, in considerazione della crisi economica di molti settori, +23% rispetto l’ anno precedente. Si stima che entro il 2021 il valore economico del settore, sfonderà i 4.500 miliardi di dollari.
Ed in Italia? secondo il rapporto della Casaleggio & Associati, l’ 88% dei navigatori italiani, acquista on line.
Colossi come Amazon, Alibaba, Ebay hanno costruito un impero basato sull’ e-commerce ed hanno anche imposto un modello di business che molti altri players hanno poi adottato.

Come aprire un ecommerce?
Con la diffusione dei CMS (content management system ), ovvero strumenti software, installati su un server web, è divenuto apparentemente facile e veloce aprire un sito internet con funzionalità di commercio elettronico.Molti Provider forniscono l’ installazione pronto uso di un sistema di e-commerce. Questo ha portato alla capillare diffusione del sistema di commercio elettronico, infatti, secondo Tomas Slimas, mai come oggi è così semplice aprire una partita iva ed una propria attività di vendita on line, spesso senza magazzino merce e senza staff.
Questa semplificazione ha però portato con se diverse problematiche.
Tanto più che la Direttiva 2000/31/CE stabilisce che si possa avviare un e-commerce senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività).
Rimangono gli obblighi formali di presentazione di una SCIA ( Segnalazione Certificata di Inizio Attività ) presso lo sportello SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive ) del proprio Comune. Occorre inoltre comunicare all’ Agenzia delle Entrate l’ indirizzo del sito di E-Commerce, i dati del Provider, numeri di contatto telefonici ed e-mail e qualora si venda anche ad utenti esteri è necessaria l’ iscrizione al VIES.
Spesso le micro imprese, aprono e-commerce, senza la benché minima preparazione tecnica e senza la conoscenza delle normative, ma semplicemente pubblicando il proprio sito senza aver adempiuto agli obblighi di comunicazione al proprio Comune ed all’ Agenzia delle Entrate, ma soprattutto pubblicando un sito “fai da te” che non rispetta nessuna norma sul commercio elettronico. Così facendo mettono in pericolo la propria attività, ma soprattutto i propri clienti.

Definizioni giuridiche e riferimenti normativi italiani
Sotto un profilo prettamente giuridico, un sito web è paragonato ad un archivio in formato digitale con dati di diversa natura ( testi, immagini, foto ed audio ad esempio ). Come tale è soggetto al rispetto della normativa sul Diritto di autore che in Italia è ancora disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
I siti di commercio elettronico italiani debbono ottemperare al Decreto Legislativo numero 70 del 9 Aprile 2003, il quale ha recepito la Direttiva Comunitaria n° 2000/31/CE definita proprio ” Direttiva sul Commercio Elettronico”.
Questa disciplina si applica a tutti quei siti di e-commerce, anche non remunerati di tipo B2B ( Business to Business ) e B2C ( Business to Consumer), non è invece applicabile, al momento al settore del C2C ( consumer to consumer ), ovvero alle trattative on line tra utenti privati.

Cosa prevede la normativa ecommerce italiana?
Il D.Lgs. 70/2003 si applica a tutti coloro che hanno un sito di commercio elettronico, indistintamente che siano persone fisiche o giuridiche e dall’ altra ““soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni” (art. 2)”.
Il decreto ha introdotto:
– l’obbligo di inserire informazioni sul venditore sul sito web
– norme sulla tipologia di comunicazioni pubblicitarie
– norme sulla contratto telematico
– alcune responsabilità dei provider fornitori del servizio web ove viene ospitato il sito di e-commerce
Oltre al D.lgs 70/2003 chiunque possegga un sito di e-commerce ha l’ obbligo di ottemperare anche alle norme del Codice del Consumo ( D.Lgs 6 Settembre 2005 numero 206 ) per la tutela del consumatore.

Le informazioni da inserire
L’ articolo 7 del D.lgs 70/2003 obbliga, i possessori di un sito e-commerce a pubblicare e mantenere aggiornati, in modo chiaro e facilmente accessibile all’ utente, le seguenti informazioni:
dati o ragione sociale del proprietario
domicilio o la sede legale
contatti
numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese, nonché partita IVA
estremi di concessioni, licenze od autorizzazioni e dell’autorità di vigilanza
deve poi obbligatoriamente essere chiaro nell’ esposizione dei prezzi al pubblico e deve definire le condizioni di fornitura in modo che l’ utente comprenda bene cosa si accinga a comprare, a che prezzo ed a quali condizioni di vendita.
Sempre a tutela del consumatore, il proprietario del sito di e-commerce, ha l’ obbligo di mettere a disposizione dell’ utente, oltre alla semplice e-mail, anche altri strumenti di contatto, quali ad esempio, numeri di telefono, al fine di porre in essere, uno strumento alternativo di contatto, qualora l’ utente finale, sia impossibilitato all’ accesso in rete ( Sentenza 16/10/2008 C-298/07 ).
Chiunque non ottemperi a questi obblighi di trasparenza, rischia una sanzione amministrativa fino a 10.000€.
Inoltre il titolare del sito internet deve obbligatoriamente, pubblicare la propria partita iva in home page, secondo l’ art.35 del Decreto Iva ( D.P.R 633/1972 ) e successiva risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n° 60 del 2006.
Qualora il sito di e-commerce sia di proprietà di una società di capitali ( es: srl o spa ) gli obblighi di trasparenza verso l’ utente aumentano. Infatti l’ art. 2250 comma 7 del Codice Civile obbliga la pubblicazione sul sito anche delle seguenti informazioni:
sede legale
iscrizione al registro imprese
numero di Rea
capitale sociale versato
eventuale stato di messa in liquidazione
eventuale esistenza di un socio unico

I contenuti e le immagini
E’ corretto ricordare, qualora si rivendano prodotti di terzi, che l’ uso dei testi descrittivi e delle immagini dei prodotti potrebbero, salvo diversi accordi scritti, essere coperti da diritto di autore e soggetti alle norme sul Copyright
Le comunicazioni pubblicitarie.
Sono definite, secondo D.Lgs 70/2003 forme pubblicitarie ” tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione”. Tutte le comunicazioni pubblicitarie debbono essere chiaramente ed inequivocalmente identificabili come tali e debbono contenere le seguenti informazioni:
la dicitura comunicazione commerciale
i dati di chi invia la comunicazione
la natura di eventuali offerte e sconti e le condizioni per aderire
le eventuali condizioni di partecipazione, qualora si pubblicizzino giochi a premi o concorsi
un sistema di disiscrizione secondo il codice del consumo ed il regolamento sulla privacy

Il contratto telematico
Qualora il sito di e-commerce sia di tipo B2C ( Business to consumer ) il titolare deve porre estrema attenzione alle clausole del proprio contratto telematico sottoposto ai clienti al momento dell’ acquisto sul proprio sito di e-commerce.
Il Decreto 70/2003 in tali casi interviene con articoli specifici ( Art. 11-12 e 13 ) che:
vietano la conclusione di un contratto esclusivamente tramite posta elettronica
vietano i contratti che trasferiscono diritti relativi a beni immobili
vietano contratti che richiedano per Legge l’ intervento di organi giurisdizionali
vietano contratti che prevedono fidejussioni o garanzie prestate da persone
vietano contratti disciplinati dal diritto di famiglia e di successione
Vediamo operativamente come concludere correttamente un contratto elettronico secondo normativa.
Prima di concludere un ordine on line è necessario fornire al cliente le seguenti informazioni:
tutte le fasi tecniche per la conclusione del contratto
le modalità con cui i dati vengono archiviati ed il diritto di accesso ad essi da parte dell’ utente
modalità per la correzione di un ordine in caso di errori
i codici di condotta
strumenti per la gestione delle controversi
le condizioni generali di fornitura in modo che sia consentita la visione, la stampa ed il download delle stesse
E’ giusto ricordare, qualora il proprietario di un sito e-commerce, voglia avvalersi dell’ approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell’ Art.1341 e 1342 che la sottoscrizione telematica di tali articoli per mezzo dei check point non è considerata sufficiente dalla giurisprudenza come approvazione esplicita delle clausole vessatorie.
E’ obbligatorio, al termine della procedura di acquisto, inviare al cliente un riepilogo completo dell’ ordine, con gli importi pagati e le condizioni contrattuali.
L’ ordine telematico si considera correttamente concluso quando entrambe le parti siano a conoscenza di quanto ordinato, delle condizioni e dei prezzi e ci sia la possibilità, da parte dell’ utente di accedere in qualunque momento all’ ordine sottoscritto.
Anche per questi punti sono in vigore sanzioni amministrative che posso arrivare a 10.000€ e qualora ci siano reati anche sanzioni penali.

Il codice del consumo
Il codice del consumo è nato per tutelare il consumatore. Il consumatore, secondo definizione è ” qualunque utente che accede ad attività commerciali on line per scopi personali “. Secondo tale codice ( art. 33 e ss ) tutte le clausole vessatorie, anche se approvate dal consumatore, sono nulle.
Quindi chiunque inserisca tali clausole, in un contratto elettronico con privati, deve sapere che le stesse saranno invalide.
Un altro caposaldo, è costituito dalla possibilità di recesso, da parte del consumatore anche dopo aver ricevuto la merce o il servizio acquistato.
Inoltre l’ art 52 impone altri obblighi di informazione quali:
identità ed indirizzo del possessore del sito
caratteristiche estese del bene acquistato
prezzo del bene con scorporo di spese e tasse
modalità di consegna e pagamento
durata della validità dell’ offerta
durata del contratto
riferimento alle norme del Codice del Consumo
Si tenga presente che fornire un link ipertestuale, nell’ email di riepilogo con queste informazioni non soddisfa i requisiti del Codice del Consumo, poichè l’ utente potrebbe non poter accedere alle informazioni per indisponibilità del collegamento ad internet.
Qualora non si rispettino le norme del Codice del Consumo sono previste sanzioni fino a 5.165€.

La responsabilità dei provider
Il provider è il soggetto tecnologico che presta il servizio di pubblicazione del sito e-commerce. Il contratto tra il proprietario di un e-commerce ed il suo provider è inquadrato come appalto di servizi.
Il decreto 70/2003 disciplina la responsabilità dei provider che forniscono i sevizi di:
mere conduit ovvero trasmissione sulla rete delle informazioni
caching ovvero memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni trasmesse sulla rete
hosting ovvero messa a disposizione di una parte delle risorse di un proprio server
Secondo gli arti 14-16 un provider che venga a conoscenza di illeciti pertinenti alle informazioni gestite da un proprio cliente, deve attivarsi prontamente per rimuovere tali informazioni e renderle inaccessibili, provvedendo poi a denunciarne il reato alle competenti autorità.
Infatti, qualora non ottemperi, lo stesso sarà ritenuto responsabile dell’ illecito, pariteticamente al proprietario del sito ( secondo art. 2055 Codice Civile ).
Allo stesso tempo sono responsabili i gestori di piattaforme di e-commerce ( es: Ebay ed Amazon ) quando non si attivino immediatamente, una volta venuti a conoscenza di un illecito commesso da un proprio venditore.
Il provider non è obbligato alla sorveglianza, ma una volta individuata una presunta attività illecita deve prontamente rimuoverla e mettere a disposizione delle Autorità tutti i dati necessari per l’ identificazione di chi ha commesso l’ attività, diversamente il provider è responsabile civilmente degli eventuali reati commessi dal proprio cliente.

Il nuovo regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 detto GDPR
Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy che è andato ad armonizzare tutte le Leggi sulla privacy esistenti nei vari paesi membri Europei.
L’ argomento è spesso erroneamente sottovalutato dalle aziende, ma con l’ entrata in vigore del nuovo regolamento si rischia in modo serio di subire pesanti sanzioni ed arrivare, qualora si siano commesse gravi irregolarità, al blocco dell’ attività.
La norma è più rigorosa delle precedenti e punta ad offrire ai cittadini europei un maggior controllo sui loro dati, attraverso un costante impegno delle aziende che dovranno adeguarsi ed applicare la norma per ogni singolo trattamento dati.
Cosa si intende per trattamento dei dati?
I dati personali semplici sono ad esempio Nome e Cognome di una persona, Indirizzo, numero di telefono ecc. ecc.
Qualora si trattino dati come informazione sulla salute, profilo culturale o reddito, siamo in presenza di un trattamento di dato sensibile che prevede delle norme maggiormente restrittive.
Chi deve dunque ottemperare al Regolamento Europeo sulla Privacy?
Praticamente tutti coloro che gestiscono dati ( anche il semplice nome e cognome ) di clienti privati residenti sul territorio europeo.
Cosa è un trattamento dei dati?
“Per trattamento dei dati personali secondo la legge italiana, indica qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.” fonte Wikipedia.
Come posso adeguarmi ?
L’ adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy deve essere eseguita da consulenti preparati in materia e prevede sinteticamente le seguenti fasi:
– Consulenza Telefonica preliminare
– Auditing con analisi di tutti i processi aziendali interessati dal trattamento privacy
– Gestione Accountability con l’ identificazione dell’ organigramma di trattamenti e relativi flussi dati
– Analisi dei rischi fisici e dei rischi logici
– Valutazione dei risultati con il cliente
– Redazione del registro dei trattamenti ( max 10 trattamenti inclusi nel prezzo )
– Redazione delle lettere di incarico
– Redazione del registro dei consensi
– Redazione analisi dei rischi
– Produzione documentazione di adeguamento che il cliente dovrà adottare
Terminata questa fase, si dovrà analizzare ed adeguare il proprio sito e-commerce con le relative informative e moduli di contatto.

Conclusioni
In conclusione, la forte crescita dell’ e-commerce ha obbligato i legislatori a creare delle Norme che possano tutelare e regolamentare il sistema di vendita on line e che purtroppo oggi molti non conoscono e non ottemperano.
Prima di aprire un E-Commerce, affidati sempre ad un consulente professionista, per evitare future sanzioni.

“Attenzione : Mancato rinnovo”, email falsa di Aruba

Da alcuni giorni stiamo assistendo a una ondata di attacchi phishing che ha come strumento una falsa mail Aruba inviata gli utenti della società che offre servizi di web hosting, e-mail e registrazione di nomi di domini. Il classico episodio di phishing, ma con qualche variante sofisticata, come può testimoniare chi scrive.

In qualche modo, infatti, i cybercriminali sembrano verificare domini o altri servizi in scadenza (più o meno “pubblici”) offerti da Aruba e inviano agli utenti una email che chiede di effettuare ad esempio il rinnovo del sito in scadenza, oppure per segnalare un problema di carta di credito. Nella mail che abbiamo visto, appare come mittente “Aruba.it” e altre indicazioni relative ad un dominio e una casella di mail effettivamente appartenenti al destinatario.
Contrariamente ai messaggi di phishing che venivano inviati in passato, quelli attuali sono scritti in perfetto italiano, l’email del mittente appare affidabile (sembra provenire effettivamente da Aruba) e all’interno della mail sono riportati dati sul dominio o altro servizio che l’utente ha effettivamente comprato da questa azienda.

Chi riceve la mail, se non presta attenzione, rischia di cliccare sul link e arrivare su un portale che imita perfettamente la grafica di Aruba e invita gli utenti a lasciare i dati di carta di credito e l’eventuale SMS con il codice di sicurezza. Il risultato sarà un furto di dati che saranno poi usati per rubare soldi dal conto.
Analizzare l’email di phishing

Abbiamo contattato Aruba chiedendo lumi sulla mail in questione e l’azienda ha confermato che si tratta di un tentativo di phishing invitando semplicemente a non tener di conto di quella mail in quanto non proveniente da loro. È stato pubblicato un annuncio specifico sul loro portale portale di assistenza. Cosa suggerisce Aruba? “Nel caso questo tipo di mail fossero in un numero considerevole tali da arrecare fastidio, potrebbe inserire all’interno della nostra webmail aruba sulla sua casella una regola (OPZIONI –> Regole messaggi) dove specificare che tutti i messaggi con quel determinato oggetto vengano direttamente cancellati o eventualmente respinti al mittente”.
Ma come analizzare una mail apparentemente legittima e capire che si tratta di una truffa?
Se usate il programma Mail, provate a fare click sull’indirizzo del mittente. Nel nostro caso appare come mittente “Aruba.it” ma, cliccando con il tasto destro del mouse (o combinazione equivalente con il trackpad), appare uno strano indirizzo del mittente: “officer@hirschfelder.com” che ovviamente nulla ha a che fare con l’azienda coinvolta.

Cosa fare in caso di furto dei dati della carta di credito
Se siete caduti vittime del phishing e qualcuno è riiuscito a sottrarre delle somme, sarà bene prima di tutto bloccare la carta di credito. A questo punto bisogna stampare la lista dei movimenti dove si evincono i prelevi non riconosciuti, sporgere denuncia e querela mettendo a verbale quanto accaduto, fornendo copia delle stampe con relative operazioni disconosciute.
Banche e Uffici Postali (nel caso di prodotti tipo PostePay) dispongono di moduli specifici per il disconoscimento delle operazioni di pagamento. Bisogna riportare in ogni rigo le somme sottratte indebitamente, disconoscendo tali operazioni, allegare copia della denuncia, copia delle movimentazioni e inviarli agli uffici di revisione dei reclami tramite raccomandata AR. Gli enti hanno a disposizione circa 60 giorni per rispondere. Trascorso questo tempo è eventualmente possibile passare all’Arbitro Bancario Finanziario (sul loro sito trovate i moduli da compilare e tutte le informazioni necessarie per procedere al ricorso).

Consigli generali per proteggersi dal phishing
Verificate sempre con attenzione i link da aprire e ragionate con attenzione prima di indicare a chicchesia numeri di carta di credito o altri dati personali.
Digitate nomeutente, password o dati relativi a carte di credito solo se state utilizzando una connessione sicura. Se l’URL del sito web è preceduta da “https”, potete stare relativamente tranquilli. Se non c’è la “s” (che significa “sicuro”), allora attenzione: c’è qualcosa di anomalo.
Fate attenzione anche alle mail provenienti da amici o aziende che conoscete bene: anche i loro account potrebbero essere stati hackerati o essere caduti nella trappola del phishing.
Stesso discorso per mail ricevute da banche, agenzia dell’entrare, negozi online, agenzie di viaggi, compagnie aeree ecc. Attenzione anche alle mail provenienti dal vostro stesso ufficio o azienda per la quale lavorate. Non è poi complicato creare una mail falsa simile in tutto e per tutto a una ufficiale;
Per essere sicuri, meglio non cliccare sui link ricevuti via mail; si può aprire una nuova finestra del browser, verificare e digitare manualmente l’URL desiderato. In questo modo non perderete comunque l’offerta o i il servizio proposto e soprattutto non sarete vittima dei cybercriminali.
Se possibile, non collegatevi a siti di home banking e simili utilizzando le reti Wi-Fi disponibili in luoghi pubblici come bar o per strada. Meglio sfruttare la rete mobile o di tornare a casa piuttosto che perdere il denaro della carta di credito. Le reti pubbliche, infatti, potrebbero essere state create dai cybercriminali per portare gli utenti alle loro pagine fraudolente.

invitiamo tutti i clienti a:
– non rispondere all’email;
– non eseguire, in generale, le operazioni indicate;
– non aprire i file allegati;
– non aprire i link indicati;
– prendere visione dei dettagli che seguono.

 

BUFALA: Email con account hackerato e richiesta riscatto

Il presunto hacker della porno truffa cerca di spillare 300 euro attraverso bit coin. La Polizia postale assicura che si tratta di un finto hacker e avverte di non pagare.

Una nuova porno truffa online da qualche giorno sta interessando centinaia forse migliaia di persone. Anche al nostro giornale alcuni lettori segnalano di aver ricevuto un messaggio (che riportiamo qui sotto) di un presunto hacker in cui gli viene chiesto di versare 300 euro per evitare che vengano diffuse informazioni compromettenti sul suo conto: visite su siti pornografici, video compromettenti realizzati attraverso il proprio telefono e così via. E’ una bufala che circola da un paio di giorni con insistenza e già comparsa sul finire della scorsa settimana

“E’ tutto falso, non pagate” l’appello lanciato questa mattina dalla Polizia postale attraverso da Rai News 24. Si tratta di un tentativo di truffa-bufala con un messaggio proveniente da un indirizzo mascherato, sul quale la Postale sta compiendo accertamenti per rintracciare il mittente.

Salve!

Come avrai gia indovinato, il tuo account è stato hackerato, perche e da li che ho inviato questo messaggio.

Io rappresento un gruppo internazionale famoso di hacker.
Nel periodo dal 22.07.2018 al 14.09.2018, su uno dei siti per adulti che hai visitato, hai preso un virus che avevamo creato noi.
In questo momento noi abbiamo accesso a tutta la tua corrispondenza, reti sociali, messenger.
Anzi, abbiamo i dump completi di questo tipo di informazioni.

Siamo al corrente di tutti i tuoi “piccoli e grossi segreti”, si si… Sembra che tu abbia tutta una vita segreta.
Abbiamo visto e registrato come ti sei divertito visitando siti per adulti… Dio mio, che gusti, che passioni tu hai…

Ma la cosa ancora piu interessante e che periodicamente ti abbiamo registrato con la web cam del tuo dispositivo, sincronizzando la registrazione con quello che stavi guardando!
Non credo che tu voglia che tutti i tuoi segreti vedano i tuoi amici, la tua famiglia e soprattutto la tua persona piu vicina.

Trasferischi 300$  sul  nostro  portafoglio  di  criptovaluta Bitcoin-19Uqqd8mvBNMAZHVQ8XAZsvxnT7VoVn8iS
Garantisco  che subito dopo  provvederemo a eliminare  tutti i tuoi  segreti!
Dal momento in cui hai letto  questo messaggio partira un timer.
Avrai 48  ore  per  trasferire la  somma indicata sopra.

Appena  l’importo  viene versato  sul  nostro conto  tutti i tuoi dati  saranno  eliminati!
Se invece il  pagamento non arriva,  tutta  la tua  corrispondenza e i video che abbiamo registrato automaticamente  saranno  inviati a tutti i contatti che  erano presenti  sul  tuo dispositivo nel momento di contagio!

Mi dispiace, ma  bisogna pensare  alla propria  sicurezza!
Speriamo che questa storia ti insegni a nascondere i tuoi segreti in una maniera adeguata!
Stammi bene!

GDPR???

Il GDPR è un regolamento dell’Unione Europea in tema di protezione delle persone fisiche con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, soprattutto per quanto concerne la condivisione degli stessi.

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Il tuo sito è sicuro? Chrome prende le misure. (HTTPS)

Https nuovo terreno di scontro tra i principali browser. La notizia è ufficiale: dal prossimo gennaio 2017 il popolare browser Google Chrome segnalerà come non sicuri tutti i siti che accettano connessioni HTTP non cifrate, rovesciando il concetto attuale di “sito non sicuro”.

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Cookies e privacy 2 Giugno 2015

Se ne parla poco, troppo poco, ma tant’è che dal prossimo 2 giugno tutti i siti e blog che non avranno implementato la regolamentazione per quanto riguarda l’utilizzo dei cookies e la privacy all’interno delle proprie pagine, potrebbero prendere multe anche salate.

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html

L’HyperText Markup Language (HTML) (traduzione letterale: linguaggio a marcatori per ipertesti), in informatica è il linguaggio di markup solitamente usato per la formattazione di documenti ipertestuali disponibili nel World Wide Web sotto forma di pagine web.

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CSS

Il CSS (Cascading Style Sheets, in italiano fogli di stile), in informatica, è un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML ad esempio in siti web e relative pagine web. Le regole per comporre il CSS sono contenute in un insieme di direttive (Recommendations) emanate a partire dal 1996 dal W3C.

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PHP

PHP (acronimo ricorsivo di “PHP: Hypertext Preprocessor”, preprocessore di ipertesti; originariamente acronimo di “Personal Home Page”) è un linguaggio di programmazione interpretato, originariamente concepito per la programmazione di pagine web dinamiche. L’interprete PHP è un software libero distribuito sotto la PHP License.

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Mysql

MySQL (si pronuncia My Ess Que Ell) è il più diffuso database Open Source basato sul linguaggio SQL. Questo prodotto viene fornito dall’azienda MySQL AB che sviluppa il proprio business erogando servizi basati su MySQL stesso.

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Cosa è il Responsive nel web

Come si visualizza un sito web reattivo su PC e cellulari ?

 

L’immagine qua sopra mostra come un sito web è in genere visualizzato su un computer: la larghezza dello schermo permette di visualizzare il sito senza scrolling orizzontale ed i testi sono abbastanza grandi da essere chiaramente leggibili. Devi solo scorrere verticalmente per vedere il contenuto della pagina.
Ma su un telefono cellulare o un tablet, la larghezza fisica dello schermo diminuisce drasticamente, ed ecco come lo stesso sito viene visualizzato su uno smartphone a seconda se si tratta di un sito reattivo o no:

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